la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1. La Regione Liguria, in armonia con gli indirizzi della politica
agricola nazionale e comunitaria, ed in conformita' con  la  legge  5
dicembre  1985  n. 730, promuove e sostiene l'agriturismo, al fine di
integrare i redditi degli imprenditori agricoli e  di  migliorare  le
loro  condizioni  di  vita,  di  favorire  l'equilibrio  tra  le zone
agricole, nonche' la conservazione  e  la  tutela  dell'ambiente,  di
meglio  utilizzare  il  patrimonio  rurale,  naturale ed edilizio, di
valorizzare i prodotti tipici, di sviluppare  il  turismo  sociale  e
giovanile,  di  tutelare  le  tradizioni  culturali,  di  favorire il
rapporto tra citta' e campagna.